Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo II

Art. 19

In vigore dal 1 gen 1934
Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde della accettazione e del pagamento. Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-19

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