Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo II
Art. 15
In vigore dal 1 gen 1934
La cambiale ancorchè non espressamente tratta all'ordine è trasferibile mediante girata.
Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole «non all'ordine» o un'espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-15