Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo II

Art. 15

In vigore dal 1 gen 1934
La cambiale ancorchè non espressamente tratta all'ordine è trasferibile mediante girata. Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole «non all'ordine» o un'espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria. La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-15

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