Della cambiale e del vaglia cambiarioTitolo ICapo I

Art. 12

In vigore dal 1 gen 1934
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa presumere, salvo prova contraria, la facoltà di obbligarsi cambiariamente. La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente, salvo che l'atto di rappresentanza, pubblicato a norma dell' del Codice di commercio, non disponga, diversamente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-12

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo