Della cambiale e del vaglia cambiario›Titolo I›Capo I
Art. 12
In vigore dal 1 gen 1934
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa presumere, salvo prova contraria, la facoltà di obbligarsi cambiariamente.
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente, salvo che l'atto di rappresentanza, pubblicato a norma dell' del Codice di commercio, non disponga, diversamente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-12