Della cambiale e del vaglia cambiario›Titolo I›Capo I
Art. 9
In vigore dal 1 gen 1934
Il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio e l'inabilitato non assumono obbligazioni cambiarie se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola «per assistenza» o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è obbligato personalmente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-9