Della cambiale e del vaglia cambiarioTitolo ICapo I

Art. 4

In vigore dal 1 gen 1934
La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terza, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo. Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà, fatto dal terzo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-4

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