Della cambiale e del vaglia cambiario›Titolo I›Capo I
Art. 4
In vigore dal 1 gen 1934
La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terza, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo.
Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà, fatto dal terzo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-4