Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo II

Art. 17

In vigore dal 1 gen 1934
La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante. La girata è valida ancorchè il beneficiario non sia indicato e il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull'allungamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-17

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