Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo II
Art. 17
In vigore dal 1 gen 1934
La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.
La girata è valida ancorchè il beneficiario non sia indicato e il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull'allungamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-17