Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo II

Art. 21

In vigore dal 1 gen 1934
La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-21

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