Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo II
Art. 23
In vigore dal 1 gen 1934
Se alla girata è apposta la clausola «valuta in garanzia», «valuta in pegno» od ogni altra che implichi un pegno, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.
Gli obbligati non possono opporre al portatore le eccezioni fondate sui loro rapporti personali col girante, a meno che il portatore, ricevendo la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-23