Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo III
Art. 27
In vigore dal 1 gen 1934
In qualsiasi cambiale il traente può prescrivere che essa sia presentata per l'accettazione, fissando o non firmando un termine.
Egli può vietare nella cambiale che essa sia presentata all'accettazione, a meno che non sia pagabile presso un terzo, o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista.
Egli può anche prescrivere che la presentazione per l'accettazione non abbia luogo prima di un certo termine.
Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per l'accettazione, fissando o non fissando un termine, salvo che il traente l'abbia dichiarata non accettabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-27