Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo III
Art. 32
In vigore dal 1 gen 1934
Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da quello del domicilio del trattario ma non una terza persona presso la quale il pagamento deve essere effettuato, il trattario può indicarla al momento dell'accettazione. In mancanza di tale indicazione, si reputa che l'accettante sia tenuto a pagare egli stesso nel luogo di pagamento.
Se la cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può indicare nell'accettazione un indirizzo nello stesso luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-32