Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo III

Art. 34

In vigore dal 1 gen 1934
Se l'accettazione apposta sulla cambiale dal trattario è da lui cancellata prima di restituire il titolo, l'accettezione si ha per rifiutata. La cancellazione si reputa fatta, fino a prova contraria, prima della restituzione del titolo. Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dell'accettazione per iscritto al portatore o a un firmatario qualsiasi, è tenuto verso di essi nei termini dell'accettazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-34

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