Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo II

Art. 18

In vigore dal 1 gen 1934
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale. Se la girata è in bianco, il portatore può: 1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; 2° girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata; 3° trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza, girarla.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-18

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