Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo II
Art. 18
In vigore dal 1 gen 1934
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale.
Se la girata è in bianco, il portatore può:
1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
2° girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata;
3° trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza, girarla.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-18