Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo II
Art. 19
19 / 107In vigore dal 1 gen 1934
Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde della accettazione e del pagamento.
Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-19