Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo V

Art. 41

In vigore dal 1 gen 1934
La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l'ultimo del mese. Se la cambiale è tratta a uno o più mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi. Se la scadenza è fissata al principio, alla metà (metà gennaio, metà, febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l'ultimo giorno del mese. Con le espressioni «otto giorni» o «quindici giorni» s'intende non già una o due settimane ma otto o «quindici giorni» effettivi. Con la espressione « mezzo mese » si intende il, termine di quindici giorni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-41

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