Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo VI

Art. 43

In vigore dal 1 gen 1934
Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso e a certo tempo data o vista deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi. La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-43

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