Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo VI
Art. 48
In vigore dal 1 gen 1934
Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato dall', qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la somma presso l'autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo.
Per le cambiali pagabili nel Regno l'autorità competente a ricevere il deposito è l'Istituto di emissione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-48