Della cambiale e del vaglia cambiario›Titolo II
Art. 100
In vigore dal 29 dic 2002
Il vaglia cambiario contiene:
1° la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto:
2° la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
3° l'indicazione della scadenza;
4° l'indicazione del luogo di pagamento;
5° il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
6° l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
7° la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).
7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente.
Il vaglia cambiario può anche denominarsi «pagherò cambiario» o «cambiale».
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-100