Della cambiale e del vaglia cambiarioTitolo III

Art. 104

In vigore dal 1 gen 1934
La validità della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo vista, non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Essi tuttavia, se non siano stati regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualità di titolo esecutivo. Il portatore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagato la relativa penalità. La inefficacia come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-104

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