Della cambiale e del vaglia cambiario›Titolo III
Art. 104
In vigore dal 1 gen 1934
La validità della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo vista, non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Essi tuttavia, se non siano stati regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualità di titolo esecutivo.
Il portatore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagato la relativa penalità.
La inefficacia come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-104