Art. 1
In vigore dal 1 gen 1934
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, col quale vennero rese esecutive le convenzioni sulla cambiale ed il vaglia cambiario, stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930;
Visti l' della legge 30 dicembre 1923, n.2814, e l'articolo unico della legge 4 giugno 1931, n. 659;
Sentito il parere della Commissione parlamentare a termini del predetto ;
Udite il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Alle disposizioni contenute nel codice di commercio concernenti la cambiale sono sostituite le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario allegate al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli.
Restano abrogate le disposizioni di leggi speciali concernenti la materia regolata dalle anzidette norme.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-rd-1