Della cambiale e del vaglia cambiarioTitolo IV

Art. 107

In vigore dal 1 gen 1934
Le disposizioni dell' si applicano anche alle cambiali e ai vaglia cambiari rilasciati in bianco anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Il termine di tre anni previsto nell' decorre, per i titoli suddetti, dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, a meno che la prescrizione decennale del diritto di riempimento si compia, secondo la legge anteriore, prima della scadenza del termine medesimo. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re: Il Ministro per la grazia e giustizia: DE FRANCISCI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-107

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