Della cambiale e del vaglia cambiario›Titolo IV
Art. 107
In vigore dal 1 gen 1934
Le disposizioni dell' si applicano anche alle cambiali e ai vaglia cambiari rilasciati in bianco anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Il termine di tre anni previsto nell' decorre, per i titoli suddetti, dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, a meno che la prescrizione decennale del diritto di riempimento si compia, secondo la legge anteriore, prima della scadenza del termine medesimo.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-107