Della cambiale e del vaglia cambiarioTitolo II

Art. 103

In vigore dal 1 gen 1934
L'emittente è obbligato nello stesso modo dell'accettante di una cambiale. Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell'emittente nel termine fissato dall'. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall'emittente sul vaglia. Il rifiuto dell'emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto (), la cui data serve a fissare l'inizio del termine dalla vista.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-103

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