Della cambiale e del vaglia cambiario›Titolo II
Art. 101
In vigore dal 1 gen 1934
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti comma.
Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
In mancanza d'indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell'emittente.
Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-101