Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo XIII

Art. 96

In vigore dal 1 gen 1934
Il pagamento della cambiale che scade in giorno festivo legale non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l'accettazione e il protesto, non possono esser fatti che in giorno feriale. Se uno di questi atti deve esser fatto entro un termine il cui ultimo giorno è festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-96

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