Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo XI

Art. 92

In vigore dal 1 gen 1934
Trascorso il termine indicato nell' senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, la cambiale smarrita non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere dei tribunale comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento e, qualora la cambiale sia in bianco o non sia ancora scaduta, un duplicato. Sulle cambiali sia scadute sia a vista dichiarate inefficaci sono dovuti interessi nella misura indicata negli salvo che la somma sia stata depositata a norma dell' per conto delle persona a favore della quale ha luogo l'ammortamento o è pronunziata la sentenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-92

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