Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo XI
Art. 91
In vigore dal 1 gen 1934
Durante il termine stabilito nell', il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti e, trattandosi di cambiale a vista o già scaduta o che sia venuta intanto a scadere, è in facoltà di esigerne il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-91