Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo IX

Art. 86

In vigore dal 1 gen 1934
Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie. La copia deve riprodurre esattamente l'originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva. Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell'originale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-86

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo