Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo IX

Art. 85

In vigore dal 1 gen 1934
Chi ha inviato un duplicato per l'accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato. Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto: 1° che il duplicato inviato per l'accettazione non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta; 2° che l'accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-85

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