Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo IX
Art. 85
85 / 107In vigore dal 1 gen 1934
Chi ha inviato un duplicato per l'accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.
Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto:
1° che il duplicato inviato per l'accettazione non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta;
2° che l'accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-85