Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo IX

Art. 84

In vigore dal 1 gen 1934
Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorchè non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati. Il trattario resta però obbligato per ogni duplicaato accettato del quale non abbia ottenuta la retribuzione. Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse e i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-84

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