Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo VIII
Art. 82
In vigore dal 1 gen 1934
Chi paga per intervento acquista i diritti inerenti alla cambiale contro colui per il quale ha pagato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo; non può girare nuovamente la cambiale.
I giranti susseguenti all'obbligato per il quale il pagamento è stato fatto sono liberati.
Se più persone offrono il pagamento per intervento, è preferita quella il cui pagamento libera il maggior numero di obbligati. Chi scientemente interviene in contrasto con questa disposizione perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-82