Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo IX
Art. 86
86 / 107In vigore dal 1 gen 1934
Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.
La copia deve riprodurre esattamente l'originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.
Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell'originale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-86