Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo XIII
Art. 96
96 / 107In vigore dal 1 gen 1934
Il pagamento della cambiale che scade in giorno festivo legale non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l'accettazione e il protesto, non possono esser fatti che in giorno feriale.
Se uno di questi atti deve esser fatto entro un termine il cui ultimo giorno è festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-96