Art. 100
Della cambiale e del vaglia cambiarioTitolo II

Art. 100

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In vigore dal 29 dic 2002
Il vaglia cambiario contiene: 1° la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto: 2° la promessa incondizionata di pagare una somma determinata; 3° l'indicazione della scadenza; 4° l'indicazione del luogo di pagamento; 5° il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento; 6° l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso; 7° la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente). 7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente. Il vaglia cambiario può anche denominarsi «pagherò cambiario» o «cambiale».

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-100