Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo VIII

Art. 74

In vigore dal 1 gen 1934
Il traente, il girante o l'avallante può indicare una persona per accettare o pagare al bisogno. La cambiale può, nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso. L'interveniente può essere un terzo, lo stesso trattario o una persona già, obbligata cambiariamente tranne l'accettante. L'interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all'intervento, darne avviso, a colui per il quale è intervenuto. In caso d'inosservanza di tale termine egli è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-74

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