Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo VII
Art. 71
In vigore dal 1 gen 1934
Il protesto deve contenere:
1° la data;
2° il nome del richiedente;
3° l'indicazione dei luoghi in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite a termine dell';
4° l'oggetto delle richieste, il nome delle persone richieste, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna;
5° la sottoscrizione del notaro o dell'ufficiale giudiziario o del segretario comunale.
Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione della cambiale.
Per più cambiali da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto separato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-71