Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo VII

Art. 68

In vigore dal 1 gen 1934
Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario. Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto può esser levato dal segretario comunale. Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-68

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