Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo VII

Art. 66

In vigore dal 1 gen 1934
Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione. Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento. Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purchè abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-66

In sintesi

L'emissione o il trasferimento di una cambiale non cancella i diritti derivanti dal contratto originario da cui essa è nata, a meno che non sia stata concordata un'estinzione del rapporto precedente (novazione). Per poter avviare questa azione derivante dal rapporto originario, il creditore deve prima far constatare con il protesto il mancato pagamento o la mancata accettazione del titolo. Inoltre, chi detiene la cambiale può far valere tale azione solo se offre la restituzione del titolo al debitore e lo deposita in cancelleria. È infine indispensabile che siano state compiute tutte le formalità per non far perdere al debitore le eventuali azioni di regresso.

Perché esiste questa norma

La norma tutela il creditore consentendogli di agire sulla base del rapporto originario sottostante alla cambiale, garantendo al contempo la protezione del debitore.

A chi si applica

Si applica al portatore della cambiale (creditore) e al debitore coinvolto nel rapporto che ha dato causa all'emissione o alla trasmissione del titolo.

Esempio pratico

Un fornitore riceve una cambiale a pagamento di una fornitura di merce, ma alla scadenza il titolo non viene pagato. Il fornitore fa levare il protesto, deposita la cambiale presso la cancelleria del giudice offrendone la restituzione al cliente e salvaguarda le azioni di regresso: in questo modo può agire per ottenere il pagamento del prezzo contrattuale originario.

Adempimenti e conseguenze

Per esercitare l'azione causale, il portatore deve accertare con il protesto la mancanza di accettazione o di pagamento, offrire la restituzione della cambiale, depositarla presso la cancelleria del giudice competente e adempiere alle formalità necessarie a conservare al debitore le azioni di regresso.

Domande frequenti

L'emissione di una cambiale cancella automaticamente il diritto di agire sul contratto originario?No, l'azione derivante dal rapporto originario permane, a meno che non si provi che tra le parti vi sia stata una novazione.
Quale accertamento preliminare è indispensabile per esercitare l'azione causale?È necessario che sia stata accertata la mancanza di accettazione o la mancanza di pagamento mediante il protesto.
Cosa deve fare il portatore della cambiale con il documento prima di avviare l'azione?Deve offrire la restituzione della cambiale al debitore e depositarla presso la cancelleria del giudice competente, avendo svolto le formalità a tutela delle azioni di regresso del debitore.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo