Art. 66
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-66
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-66
L'emissione o il trasferimento di una cambiale non cancella i diritti derivanti dal contratto originario da cui essa è nata, a meno che non sia stata concordata un'estinzione del rapporto precedente (novazione). Per poter avviare questa azione derivante dal rapporto originario, il creditore deve prima far constatare con il protesto il mancato pagamento o la mancata accettazione del titolo. Inoltre, chi detiene la cambiale può far valere tale azione solo se offre la restituzione del titolo al debitore e lo deposita in cancelleria. È infine indispensabile che siano state compiute tutte le formalità per non far perdere al debitore le eventuali azioni di regresso.
La norma tutela il creditore consentendogli di agire sulla base del rapporto originario sottostante alla cambiale, garantendo al contempo la protezione del debitore.
Si applica al portatore della cambiale (creditore) e al debitore coinvolto nel rapporto che ha dato causa all'emissione o alla trasmissione del titolo.
Un fornitore riceve una cambiale a pagamento di una fornitura di merce, ma alla scadenza il titolo non viene pagato. Il fornitore fa levare il protesto, deposita la cambiale presso la cancelleria del giudice offrendone la restituzione al cliente e salvaguarda le azioni di regresso: in questo modo può agire per ottenere il pagamento del prezzo contrattuale originario.
Per esercitare l'azione causale, il portatore deve accertare con il protesto la mancanza di accettazione o di pagamento, offrire la restituzione della cambiale, depositarla presso la cancelleria del giudice competente e adempiere alle formalità necessarie a conservare al debitore le azioni di regresso.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.