Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo VII
Art. 66
66 / 107In vigore dal 1 gen 1934
Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione.
Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.
Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purchè abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-66