Della cambiale e del vaglia cambiarioCapo VII

Art. 73

In vigore dal 1 gen 1934
I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari Comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data. L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore della cambiale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-73

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo