Della cambiale e del vaglia cambiario›Capo VII
Art. 73
In vigore dal 1 gen 1934
I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari Comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.
L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore della cambiale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-05;1669#art-dce-73