Testo unicoCapo II

Art. 271

(Art. 9, legge 4 dicembre 1902, n. 506; art. 43, legge 27 dicembre 1896, n. 561; art. 7, legge 30 giugno 1906, n. 272; art. 11, ultimo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272 ed art. 11, ultimo comma, legge 11 luglio 1908, n. 444; art. 45, legge 27 dicembre 1896, n. 561; ed art. 44, legge 27 dicembre 1896, n. 561). (Art. 42, legge 27 dicembre 1896, n. 561).

In vigore dal 30 nov 1980
Norme applicabili alle tranvie. (, legge 4 dicembre 1902, n. 506; , legge 27 dicembre 1896, n. 561; , legge 30 giugno 1906, n. 272; , ultimo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272 ed , ultimo comma, legge 11 luglio 1908, n. 444; , legge 27 dicembre 1896, n. 561; ed , legge 27 dicembre 1896, n. 561). (, legge 27 dicembre 1896, n. 561). Sono applicabili alle tranvie a trazione meccanica gli a 56,... 132, primo e secondo comma,.... Agli esercenti delle tranvie a trazione meccanica è applicabile l'. L'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo stesso si estende fino a metri 0,50 dalla rotaia interna verso l'asse della strada.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ha disposto (con l'art. 104, comma 1) l'abrogazione della dizione "118, ultimo comma," e "e 166" dell'art. 271, comma primo salvo quanto previsto dal precedente art. 103. Si riporta il testo del suddetto articolo: "Fino all'emanazione delle norme regolamentari e delle disposizioni interne di cui al precedente titolo IX, restano in vigore le disposizioni di legge e regolamentari esistenti per le singole materie indicate nel titolo medesimo".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-271

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(Art. 9, legge 4 dicembre 1902, n. 506; art. 43, legge 27 dicembre 1896, n. 561; art. 7, legge 30 giugno 1906, n. 272; art. 11, ultimo comma, legge 30 giugno 1906, n. 272 ed art. 11, ultimo comma, legge 11 luglio 1908, n. 444; art. 45, legge 27 dicembre 1896, n. 561; ed art. 44, legge 27 dicembre 1896, n. 561). (Art. 42, legge 27 dicembre 1896, n. 561). (Art. 271 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo