Testo unico›Titolo III›Capo I
Art. 267
Sussidi degli enti morali. (Art. 38, quarto e quinto comma, legge 27 dicembre 1896, n. 561).
In vigore dal 15 mar 1913
Sussidi degli enti morali.
(, quarto e quinto comma, legge 27 dicembre 1896, n. 561).
Le Provincie, i Comuni e gli altri corpi morali, quando vi concorra l'interesse locale, possono accordare sussidi alle tranvie, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea sia aperta all'esercizio, ferma l'osservanza dell'art. 303 del testo unico di legge 21 maggio 1908, n. 269; al disposto del quale articolo può essere derogato in caso di evidente pubblica utilità per decreto Reale su parere favorevole del Consiglio di Stato.
È loro vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-267