Testo unicoSez. III

Art. 38

Suddivisione in tronchi. (Art. 7, comma quinto, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Suddivisione in tronchi. (, comma quinto, legge 12 luglio 1908, n. 444). Quando nell'atto di concessione sia prevista l'apertura della linea all'esercizio per tronchi, la parte di sovvenzione attribuita alla costruzione è suddivisa per tronchi. In tale caso, aperto un tronco all'esercizio e collaudato, la corrispondente quota di sovvenzione può essere vincolata al servizio delle obbligazioni od a garanzia delle suindicate operazioni finanziarie, senza osservanza delle condizioni rispettivamente stabilite dall', lettera b), e dalla lettera b) del precedente articolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-38

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Suddivisione in tronchi. (Art. 7, comma quinto, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 38 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo