Testo unico›Capo III
Art. 7
Servizio pubblico su ferrovie private. (Art. 5, comma quinto e sesto, legge 12 luglio 1908, n. 444).
In vigore dal 15 mar 1913
Servizio pubblico su ferrovie private.
(, comma quinto e sesto, legge 12 luglio 1908, n. 444).
Al Governo è data facoltà di concedere annue sovvenzioni chilometriche sino a L. 1200 a chilometro, e per un periodo non superiore a 20 anni, per l'esercizio di ferrovie private da autorizzare al servizio pubblico.
Le sovvenzioni sono accordate con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, e sul conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
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