Testo unicoTitolo IICapo I

Art. 10

Norma generale. (Art. 1, prima parte, legge 29 giugno 1873, n. 1475).(Art. 4, parte seconda dell'ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Norma generale. (, prima parte, legge 29 giugno 1873, n. 1475). (, parte seconda dell'ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). Il Governo del Re è autorizzato ad accordare per decreto Reale all'industria privata, a Province e Comuni, isolatamente o riuniti in consorzio, concessioni per la costruzione e l'esercizio di strade ferrate pubbliche. Alla cessione dell'esercizio di linee secondarie appartenenti allo Stato si provvede con legge.
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Norma generale. (Art. 1, prima parte, legge 29 giugno 1873, n. 1475).(Art. 4, parte seconda dell'ultimo comma, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 10 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo