Testo unico›Titolo II›Capo I
Art. 12
Costituzione del Consorzio. (Art. 7, legge 29 giugno 1873, n. 1475).
In vigore dal 15 mar 1913
Costituzione del Consorzio.
(, legge 29 giugno 1873, n. 1475).
I Consorzi di Province e di Comuni, per la concessione di una ferrovia o l'acquisto di concessione fatta a terzi, sono costituiti con le forme seguenti:
I Consigli provinciali o comunali deliberano sulla costituzione del Consorzio e determinano la quota del concorso di ciascun ente morale, il numero dei rispettivi rappresentanti in proporzione della quota di consorso, la loro durata in ufficio e il modo di rinnovarli.
I rappresentanti del Consorzio compilano, conforme alle disposizioni del presente testo unico di legge, lo statuto consorziale da approvarsi per decreto Reale sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e dell'interno, sentito il Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-12