Testo unicoTitolo IICapo I

Art. 12

Costituzione del Consorzio. (Art. 7, legge 29 giugno 1873, n. 1475).

In vigore dal 15 mar 1913
Costituzione del Consorzio. (, legge 29 giugno 1873, n. 1475). I Consorzi di Province e di Comuni, per la concessione di una ferrovia o l'acquisto di concessione fatta a terzi, sono costituiti con le forme seguenti: I Consigli provinciali o comunali deliberano sulla costituzione del Consorzio e determinano la quota del concorso di ciascun ente morale, il numero dei rispettivi rappresentanti in proporzione della quota di consorso, la loro durata in ufficio e il modo di rinnovarli. I rappresentanti del Consorzio compilano, conforme alle disposizioni del presente testo unico di legge, lo statuto consorziale da approvarsi per decreto Reale sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e dell'interno, sentito il Consiglio di Stato.
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Costituzione del Consorzio. (Art. 7, legge 29 giugno 1873, n. 1475). (Art. 12 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo