Art. 12 · Costituzione del Consorzio. (Art. 7, legge 29 giugno 1873, n. 1475).
Testo unicoTitolo IICapo I

Art. 12

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Costituzione del Consorzio. (Art. 7, legge 29 giugno 1873, n. 1475).

In vigore dal 15 mar 1913
Costituzione del Consorzio. (, legge 29 giugno 1873, n. 1475). I Consorzi di Province e di Comuni, per la concessione di una ferrovia o l'acquisto di concessione fatta a terzi, sono costituiti con le forme seguenti: I Consigli provinciali o comunali deliberano sulla costituzione del Consorzio e determinano la quota del concorso di ciascun ente morale, il numero dei rispettivi rappresentanti in proporzione della quota di consorso, la loro durata in ufficio e il modo di rinnovarli. I rappresentanti del Consorzio compilano, conforme alle disposizioni del presente testo unico di legge, lo statuto consorziale da approvarsi per decreto Reale sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e dell'interno, sentito il Consiglio di Stato.
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