Testo unicoCapo IV

Art. 8

Derivazioni d'acque. (Art. 15, legge 12 luglio 1908, n. 444).

In vigore dal 15 mar 1913
Derivazioni d'acque. (, legge 12 luglio 1908, n. 444). Le derivazioni di acque pubbliche, posteriori alla legge 12 luglio 1908, n. 444, accordate ad un concessionario di ferrovia pubblica per l'applicazione della trazione elettrica hanno la durata della concessione della ferrovia e ne sono parte integrante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-8

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Derivazioni d'acque. (Art. 15, legge 12 luglio 1908, n. 444). (Art. 8 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo