Testo unico›Capo III
Art. 6
Congiunzioni ferroviarie e stradali. (Art. 212, primo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
Congiunzioni ferroviarie e stradali.
(, primo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Le congiunzioni e le intersecazioni delle ferrovie private con le pubbliche e la loro immissione nelle strade pubbliche ordinarie, nelle piazze, negli abitati od altri siti pubblici, è fatta con tali disposizioni da non nuocere alla libertà, sicurezza e regolarità dei servizi ed usi pubblici relativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-6