Testo unicoCapo III

Art. 6

Congiunzioni ferroviarie e stradali. (Art. 212, primo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
Congiunzioni ferroviarie e stradali. (, primo comma, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Le congiunzioni e le intersecazioni delle ferrovie private con le pubbliche e la loro immissione nelle strade pubbliche ordinarie, nelle piazze, negli abitati od altri siti pubblici, è fatta con tali disposizioni da non nuocere alla libertà, sicurezza e regolarità dei servizi ed usi pubblici relativi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-6

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