Testo unicoCapo II

Art. 2

Categorie di ferrovie pubbliche. (Art. 1, primi quattro commi, legge 30 giugno 1906, n. 272).

In vigore dal 15 mar 1913
Categorie di ferrovie pubbliche.. (, primi quattro commi, legge 30 giugno 1906, n. 272) Le ferrovie pubbliche si dividono in principali e secondarie. Sono principali quelle che risultano di speciale importanza, in base ai seguenti criteri: l'estensione attraverso il Regno; l'entità di traffico; il congiungimento di centri notevoli di popolazione fra loro, ovvero con porti importanti marittimi, lacuali o fluviali; l'allacciamento a ferrovie estere; le considerazioni d'indole militare. Secondarie sono tutte le altre. Nelle disposizioni dei regolamenti speciali le ferrovie secondarie sono distinte in due classi: secondarie propriamente dette e locali, in correlazione alla loro importanza ed alle loro condizioni particolari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-2

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