Testo unico›Parte PRIMA›Titolo I›Capo I
Art. 1
Classificazione. (Art. 206, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
In vigore dal 15 mar 1913
TESTO UNICO
delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili
.
Classificazione.
(, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).
Le strade ferrate sono pubbliche o private.
Sono pubbliche quelle destinate al servizio pubblico pel trasporto di persone, merci o cose qualunque.
Sono private quelle che un privato od una società costruisce esclusivamente per l'esercizio permanente o temporaneo di un commercio, di un'industria di un uso qualunque suo proprio.
Storico versioni
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