Testo unicoParte PRIMATitolo ICapo I

Art. 1

Classificazione. (Art. 206, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F).

In vigore dal 15 mar 1913
TESTO UNICO delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili . Classificazione. (, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). Le strade ferrate sono pubbliche o private. Sono pubbliche quelle destinate al servizio pubblico pel trasporto di persone, merci o cose qualunque. Sono private quelle che un privato od una società costruisce esclusivamente per l'esercizio permanente o temporaneo di un commercio, di un'industria di un uso qualunque suo proprio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1912-05-09;1447#art-tu-1

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Classificazione. (Art. 206, legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F). (Art. 1 Col quale viene approvato il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tranvie a trazione meccanica e gli automobili.) — Testo vigente | Portale Normativo